WAVE snc

Fisica Sanitaria e della Radioprotezione

Sicurezza Elettrica

Verifica impianti

                       

Progetto e verifiche iniziali

La progettazione è sempre obbligatoria e deve essere disponibile il progetto completo di planimetrie e quadri di distribuzione. Insieme al progetto devono essere presenti le verifiche iniziali sull’impianto elettrico.

Certificato di conformità

L’impianto elettrico e di messa a terra devono essere omologati mediante la “Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola dell’arte” rilasciata dall’impresa installatrice.

Denuncia impianto ad ISPESEL e ASL


L’impianto realizzato va denunciato trasmettendo una copia della dichiarazione di conformità ai competenti uffici territoriali.

Registri delle verifiche periodiche secondo la CEI 64-8/7 

La norma CEI 64/8 regola i controlli periodici nei locali ad uso medico, prevedendo una serie di verifiche con diverse cadenze. Il progetto e le note di utilizzazione di alcuni dispositivi possono prevedere ulteriori controlli o prescrivere cadenze più strette per alcune prove.

Le verifiche devono essere effettuate da “persona esperta, competente in lavori di verifica”  e il loro esito deve essere contenuti in appositi registri.

Verbali delle verifiche periodiche sull’impianto ex DPR 462/01 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre l’impianto ad una verifica da parte dell’ASL competente o di un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività produttive, Secondo il DPR 462/01 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Verifica di sicurezza periodica su Attrezzature Elettromedicali


La verifica di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali è normata dalla CEI 62-5 e dalla CEI 62-148. Per garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature occorre eseguire le verifiche di sicurezza elettrica con periodicità ben definite. Qualsiasi operatore sanitario che per svolgere la propria attività utilizzi apparcchiature elettromedicali ha il preciso dovere di far verificare le proprie attrezzature, sia a propria tutela, sia a tutela di tutti coloro che a diverso titolo possono venire in contatto con esse (operatori sanitari, pazienti, degenti, terzi, etc). Lo scopo è quello di evitare il verificarsi di situazioni pericolose che possano causare incidenti e infortuni anche di grave entità.       

Chi sono i soggetti obbligati alla verifica? 

Sono dunque soggetti alle normative per le verifiche di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali tutte le strutture sanitarie in cui sono presenti elettromedicali quali, per esempio: studi odontoiatrici;ambulatori medici;case di cura e di riposo; centri di diagnostica medica;laboratori analisi;locali adibiti ad uso medico all’interno di altre strutture (es. infermerie); cliniche; ospedali;centri estetici.                                                                                                                 

                                                      

Periodicità della verifica e sanzioni

La periodicità delle verifiche di sicurezza, raccomandata dalla guida CEI 62-148, è:

  • UNA OGNI ANNO per le apparecchiature utilizzate in locali di chirurgia e assimilati,
  • UNA OGNI 2 ANNI per le apparecchiature utilizzate in tutti gli altri tipi di locali come gli studi odontoiatrici.


Una verifica di sicurezza va comunque sempre effettuata dopo interventi di riparazione degli apparecchi. E’ facoltà del costruttore di un apparecchio elettromedicale raccomandare una periodicità diversa.Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal T.U. 81/08 sono :Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art 32, 35 dell’ex DLgs 626/94, adesso T.U. 81/08. Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.p.a., srl, snc, tutti i soci accomandatari delle sas e l’amministrazione).Le prove funzionali vanno quindi eseguite per garantire la sicurezza di operatori e assistiti, ed evitare di incorrere in sanzioni penali!